Art. 5.
(Opposizione all'istanza di ammissione
dell'azione collettiva).

      1. Il convenuto deve notificare alla controparte e depositare presso la cancelleria del tribunale, entro sessanta giorni dalla notifica di cui all'articolo 4, comma 2, l'eventuale opposizione all'istanza di ammissione dell'azione collettiva, con riferimento, in particolare, ai requisiti di ammissibilità della stessa.